Gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Codice Civile, analizzati congiuntamente, consentono di rilevare:
Documenti obbligatori di cui l’amministratore deve garantire la puntuale cura e tenuta
Motivi di revoca giudiziale dell’amministratore
Modalità di redazione del rendiconto condominiale
Obbligo di conservazione delle scritture del rendiconto condominiale per 10 anni
Obbligo di conservazione delle pezze giustificative del rendiconto condominiale per 10 anni
Diritti di verifica e di accesso agli atti dei titolari di diritti reali e di godimento
Diritti di verifica e di accesso agli atti del revisore della contabilità condominiale
Possibile esistenza di un consiglio con funzioni consultive e di controllo sul rendiconto condominiale
Il rendiconto condominiale, oltre ad essere chiaramente disciplinato dall’art. 1130 bis del Codice Civile è altresì tecnicamente normato nell’ambito della norma UNI 10801-2016 al punto 3.25 definito come:
RENDICONTO CONDOMINIALE: “Documento informativo che si compone di un registro della contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita, un riepilogo finanziario nel quale sono annotati i crediti e i debiti, le giacenze di cassa e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa che deve contenere indicazioni circa le modalità di gestione adottate, i rapporti in corso e le questioni pendenti.”
La previsione ex art.1130 bis di verifica della contabilità prodromica alla redazione del “rendiconto condominiale” da affidarsi ad un “revisore” necessita di definire cosa debba intendersi e come debba materialmente espletarsi l’attività erogata da questa nuova figura professionale. Anche in questo caso la norma tecnica UNI 10801-2016 ci fornisce le linee guida al punto 3.32:
REVISIONE CONTABILE: “Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esprimere una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale (preferibilmente indipendente e qualificato, composto anche da più individui) di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale.”
Offriamo servizi rivolti ai professionisti che operano a qualsivoglia titolo nell’area degli immobili e dei condominii:
Amministratori condominiali e immobiliari
Agenti immobiliari
Avvocati e consulenti del settore condominiale e immobiliare
nonché a beneficio e tutela dei soggetti che a qualsivoglia titolo abbiano rapporti con le proprietà immobiliari:
Condòmini
Altri titolari di diritti reali
Conduttori
Tutti questi soggetti, nei diversi ruoli rivestiti, possono beneficiare dell’ampia gamma di servizi da noi offerti che in sintesi elenchiamo a seguire:
Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale ex post
Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale in itinere
Due Diligence fiscale
Due Diligence documentale
Due Diligence adempimenti Privacy
Assistenza al passaggio consegne
Assistenza nella predisposizione e nel deposito delle istanze di mediazione civile
Assistenza tecnica nei procedimenti di mediazione civile
Assistenza tecnica in giudizio
Perizie e ricostruzioni contabili
Assistenza / Efficientamento studio amministrativo
Servizi di revisione dedicati alle agenzie immobiliari a supporto delle attività di compravendita e locazione